Tutte le notizie

« Indietro

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: DURC NEGATIVO


In caso di Durc negativo la Stazione Appaltante può intervenire sostituendo l'esecutore o il subappaltatore inadempiente.

 

Con riferimento all'articolo 4, commi 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010, La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con gli istituti e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito indicazioni operative circa la corretta applicazione della norma attraverso la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012.

Il suddetto articolo 4 sancisce che: "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

La stazione appaltante può sostituirsi all'esecutore del contratto sia quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, sia quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La circolare specifica che le stazioni appaltanti devono procedere ad una comunicazione preventiva nei confronti degli Istituti ed delle casse edili sia dell'intenzione di sostituirsi nei pagamenti che l'importo degli stessi. Così facendo la comunicazione permetterà di "ricalcolare" i crediti in questione laddove un'altra stazione appaltante sia intervenuta per ripianare, anche soltanto in parte, le posizioni dell'appaltatore nei confronti di INP, INAIL e Casse edili.

La norma contenuta nell'art. 4 su citato si applica anche ai casi di irregolarità contributiva dei  subappaltatori. In questo caso l'intervento sostitutivo non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
Il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola anche quando l'intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore.

Infine il Ministero ha precisato che comunque l'intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro.


Per ulteriori informazioni: scaricare l'allegato.


Valenzano, 20/02/2012
Mariella Cuoccio


Tutte le notizie

Il portale di InnovaPuglia offre un quadro sull'innovazione ICT (Information Communication Technology) in Puglia. Per rimanere sempre aggiornati è possibile iscriversi  al portale e al servizio di distribuzione della newsletter e ricevere, direttamente sul proprio desktop, informazioni su servizi, linee guida, normative, gare, ed eventi. Buona navigazione. La Redazione

Calendario eventi

WIRED DIGITAL DAY 2020




Piano industriale 2015 - 2017

Archivio Newsletter e news

InnovaPugliaNews è la newsletter informativa a cura del Servizio Comunicazione di InnovaPuglia. Per ricevere la Newsletter direttamente sul tuo desktop è necessario iscriversi al portale. Se non sei già un utente registrato clicca qui. Per ricercare un numero precedente della newsletter o una notizia in particolare accedi alla pagina di archivio.

 Ricerca in tutto il portale 

Foto Video Slide