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UE: PACCHETTO PARITÀ

La Commissione europea ha adottato due proposte per rafforzare gli organismi per la parità, in particolare in termini di indipendenza, risorse e poteri, affinché possano combattere più efficacemente la discriminazione in Europa.

 

Gli organismi per la parità sono essenziali per fornire assistenza alle vittime di discriminazioni e garantire che il diritto dell'UE in materia di non discriminazione sia attuato sul campo. La nuova legislazione garantirà che gli organismi per la parità possano sfruttare appieno tutto il loro potenziale, proteggerà meglio le vittime di discriminazioni e contribuirà alla prevenzione della discriminazione.

Rafforzare gli organismi per la parità

Le norme vigenti dell'UE in materia di organismi per la parità lasciano un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di questi organismi. Ciò si è tradotto in differenze significative tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i poteri, l'indipendenza, le risorse, l'accessibilità e l'efficacia di tali organismi. La Commissione propone ora una serie di norme vincolanti per rafforzare il ruolo e l'indipendenza degli organismi per la parità.

  • Competenze potenziate: le proposte estendono le competenze degli organismi per la parità a due direttive esistenti, la direttiva sulla parità in materia di occupazione e la direttiva sulla parità di genere nel settore della sicurezza sociale.
  • Indipendenza: gli organismi per la parità avranno l'obbligo giuridico di non sottostare a pressioni esterne, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica, la responsabilità, il bilancio, il personale e le questioni organizzative.
  • Risorse sufficienti: gli Stati membri dovranno fornire agli organismi per la parità le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per esercitare efficacemente tutte le loro competenze.
  • Accessibilità per tutte le vittime: i servizi degli organismi per la parità dovranno essere gratuiti e accessibili a tutte le vittime su base paritaria, comprese le persone con disabilità. Gli organismi per la parità dovranno inoltre fornire ai denuncianti una valutazione preliminare del loro caso.
  • Consultazioni relative al processo legislativo e politico: le istituzioni pubbliche saranno tenute a consultare tempestivamente gli organismi per la parità e a prendere in considerazione le loro raccomandazioni sulle questioni relative alla discriminazione e alla parità di trattamento; gli organismi per la parità collaboreranno inoltre con altri portatori di interessi per condividere le conoscenze e creare sinergie.  
  • Maggiori poteri nei casi di discriminazione: gli organismi per la parità potranno indagare sui casi di discriminazione, emettere pareri o decisioni vincolanti (a seconda della scelta degli Stati membri) e agire in giudizio nei casi di discriminazione. Nell'ambito di una denuncia, gli organismi per la parità potranno inoltre proporre alle parti un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, come la conciliazione o la mediazione.
  • Sensibilizzazione: gli Stati membri e gli organismi per la parità intensificheranno gli sforzi volti a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità.
  • Condivisione delle competenze: gli organismi per la parità elaboreranno relazioni periodiche sullo situazione in materia di parità di trattamento e discriminazione e potranno formulare raccomandazioni.

Attualmente non esiste un monitoraggio formale comune degli organismi per la parità. La proposta prevede che la Commissione stabilisca indicatori comuni per valutare gli effetti delle misure proposte e garantire la comparabilità dei dati raccolti a livello nazionale. La Commissione pubblicherà ogni 5 anni una relazione sulla situazione degli organismi per la parità in tutta l'UE.

APPROFONDIMENTO

L'uguaglianza è uno dei valori fondanti dell'UE. Il diritto dell'UE impone agli Stati membri di istituire organismi per la parità a norma della 

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE) e la direttiva sulla parità di genere in materia di sicurezza sociale (79/7/CEE) non contengono disposizioni sugli organismi per la parità.

Gli organismi per la parità sono istituzioni pubbliche che forniscono assistenza alle vittime di discriminazione e pubblicano relazioni e raccomandazioni. Fanno parte del sistema istituzionale di bilanciamento dei poteri in una democrazia sana. Rafforzare gli organismi per la parità significa salvaguardare l'uguaglianza e garantire la non discriminazione delle persone nella vita quotidiana.

Per rafforzare i poteri e il funzionamento degli organismi per la parità, nel 2018 la Commissione ha adottato una raccomandazione non vincolante sulle norme da applicare a tali organismi. Solo alcuni Stati membri hanno tuttavia intrapreso riforme per affrontare le questioni evidenziate nella raccomandazione, mentre la maggior parte non ha segnalato alcuna modifica o riforma importante.

Nel 2019 il 59 % degli europei riteneva ancora diffusa nel proprio paese la discriminazione basata sull'origine etnica. Per quanto riguarda la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sulla religione, sulla disabilità e sull'età, le percentuali erano rispettivamente del 53%, 47%, 44% e 40%. Rispetto a questi elevati livelli di discriminazione in tutta l'UE, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti delle vittime e la conoscenza della discriminazione è limitata.

La consultazione pubblica del marzo 2022 ha confermato che la maggioranza dei portatori di interessi è a favore di ulteriori disposizioni dell'UE che stabiliscano norme applicabili agli organismi per la parità.

L'iniziativa consiste in due proposte di direttiva sostanzialmente identiche. Il motivo per cui sono state presentate due proposte risiede nel fatto che le sei direttive interessate dall'iniziativa si basano su due basi giuridiche distinte che richiedono procedure di adozione diverse.

Valenzano, 13 dicembre 2022

 

 

 


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