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LINEE GUIDA DOMICILIO DIGITALE

 

Con Determinazione 529/2021 e come definito dal CAD, AgID ha adottato le Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).

Le Linee guida definiscono le regole e le funzionalità disponibili per l'elezione, la modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell'elenco INAD e riguardano cittadini, professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ad esempio tributaristi, amministratori di condominio, ecc.).

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

L'INAD, invece, è l'elenco pubblico contenente i  domicili digitali,  eletti  ai sensi  dell'articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone  fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o  nel registro delle imprese.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante  registrazione  nell'INAD:

  • Le persone fisiche che abbiano compiuto il  diciottesimo  anno di età  e  che abbiano la capacità di agire;
  • I  professionisti che svolgono una professione non organizzata in  ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 (di seguito Professionisti);
  • Gli enti di  diritto privato non tenuti all'iscrizione  nell'INI-PEC (di seguito Enti). Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3-bis, comma 3-bis del CAD.

Resta  ferma  in capo al  titolare del domicilio digitale eletto la facoltà di chiederne la cessazione, salvo nell'ipotesi  nel prosieguo evidenziata ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2 del CAD.  

Il documento è stato realizzato da AgID in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e la transizione al digitale e con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale.

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Valenzano, 24 settembre 2021