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SOFTWARE E COPYRIGHT: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

3 luglio 2012 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Grande Sezione)

«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente»

 
Ieri, 3 luglio 2012, la Corte di Giustizia Europea si è espressa con un'importante sentenza in merito alla tutela giuridica del software. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2011, nel procedimento UsedSoft GmbH contro Oracle International Corp., la Corte ha concluso che quando il titolare del diritto d'autore conclude, dietro pagamento, un contratto di licenza e mette a disposizione del proprio cliente una copia, esaurisce il suo diritto esclusivo di distribuzione. L'autore di un software, quindi, non può opporsi alla rivendita di proprie licenze ‘usate' che consentono di utilizzare i suoi programmi scaricati via Internet perchè,  ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per PC coperta da tale licenza si esaurisce con la prima vendita.

Nel concreto, ad esempio, da oggi dovrebbe essere legale rivendere videogiochi regolarmente scaricati, non importa come e dove.

Nel caso specifico la questione si è posta in una causa che vedeva contrapposte la Oracle che sviluppa e distribuisce, mediante download via Internet, programmi per computer e la UsedSoft, un'impresa tedesca che commercializza licenze riprese da clienti della Oracle. La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla controversia in ultimo grado e a interpretare, in particolare, la direttiva 2009/24/CE, relativa alla protezione giuridica dei programmi per computer. Tale direttiva stabilisce che la prima vendita di una copia di un programma per computer nell'Unione esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia nell'Unione stessa, per cui il titolare del diritto che ha commercializzato una copia sul territorio di uno Stato membro perde la possibilità di invocare il suo diritto di sfruttamento monopolistico per opporsi alla rivendita di detta copia. Oracle sosteneva però che il principio non si dovesse applicare alle licenze di utilizzazione di programmi per computer scaricati via Internet.

Con questa sentenza viene invece ribadito che il principio si applica anche quando la distribuzione avviene mediante download dal proprio sito Internet.

Le conclusioni della sentenza pubblicata ieri sostengono dunque che "gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione." (i.cam)

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Valenzano, 4 luglio 2012