LINEE GUIDA PER IL CONTRASSEGNO ELETTRONICO
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| In linea con i principi espressi dall'Agenda Digitale Italiana, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013 la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 62/2013 "Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'articolo 23 - ter, comma 5 del CAD". Il documento definisce le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente che può sostituire la firma autografa, a tutti gli effetti di legge, in un'ottica di digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative. Le soluzioni proposte forniscono diverse alternative che possono essere adottate dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di documento trattato, con l'obiettivo per le pubbliche amministrazioni di limitare l'utilizzo dei documenti cartacei a specifiche esigenze non informatizzabili o a particolari contesti. Almeno per un periodo transitorio, sarà necessario far coesistere i documenti cartacei con quelli informatici e il contrassegno generato elettronicamente è finalizzato a facilitare tale coesistenza. Il contrassegno può contenere un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi e costituisce in tutti i casi uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza della copia analogica al documento amministrativo informatico originale. I programmi software per effettuare tale verifica sono accessibili liberamente e resi disponibili gratuitamente da parte di chi ha sviluppato la soluzione e l'Agenzia per l'Italia Digitale provvederà a metterli a disposizione sul proprio sito. Per favorire l'interoperabilità tra le diverse soluzioni tecnologiche presenti sul mercato sono inoltre stati definiti gli schemi XML, consultabili nella sezione dedicata agli approfondimenti del documento. Le Linee guida si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del CAD (le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) e possono costituire un riferimento per i soggetti privati nell'ambito dei processi documentali che prevedono la gestione cartacea di documenti informatici. e servizi. Valenzano, 4 luglio 2013 | |








