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CIRCOLARE SULL'ACCESSIBILITA'

Nuovi adempimenti per le pubbliche amministrazioni  a garanzia di accessibilità.

 

Come è noto, la legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza. Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294) apporta alcune modifiche alla Legge Stanca e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). A seguito di tale decreto, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la circolare n. 61/2013 in cui sono specificati gli obblighi di accessibilità per le PA.

LE MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 4

Prima modifica. L'art. 9 del decreto legge n. 179/2012, "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", prevede una serie di modifiche  in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità, assegnando all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti.

Seconda modifica. Il nuovo articolo 3, comma 1 della legge Stanca individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti:le pubbliche amministrazioni (ex D. Lgs. n. 165/2001); i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi "informatici o telematici" aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

Terza modifica. Articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004. Il comma 4 obbliga i datori di lavoro pubblici e privati a mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. Il nuovo comma 5 prevede che l'Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro.

LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82

L'articolo 13 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive. In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell'art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale. Per quanto riguarda moduli e formulari, l'articolo 57 stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità affinché siano fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, ad esempio, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto. Infine, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le informazioni contenute sui siti sono conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, anche che le medesime informazioni sono accessibili.

La norma stabilisce l'obbligo di pubblicazione online degli obiettivi annuali di accessibilità. L'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione ha predisposto due modelli: il modello A "Questionario di autovalutazione", ad uso esclusivamente interno, che potrà fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito;  il modello B "Obiettivi di accessibilità", un esempio di format che l'Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge.

Tramite le nuove norme è anche consentito al cittadino di difendersi dalle eventuali inadempienze della pubblica Amministrazione in tema di accessibilità, facendo formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale che, qualora le ritenga fondate, richiede l'adeguamento dei servizi entro un termine non superiore a 90 giorni. L'invio delle segnalazioni potrà essere effettuato, in via telematica, all'indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione, a tal fine, dall'Agenzia per l'Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it ovvero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Agenzia per l'Italia digitale
Viale Marx n. 31/49
00137 Roma

Circolare n. 61/2013
Modello A (questionario di autovalutazione)
Modello B (fac-simile obiettivi di accessibilità)

Valenzano, 16 aprile 2013

 


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