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TRASPARENZA PA E GARANTE PRIVACY

Sì al controllo diffuso sull'attività della Pa, ma non a forme sproporzionate di diffusione dei dati

 

Sì condizionato del Garante per la privacy allo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della PA.  Il Garante ha infatti posto una serie di "paletti" chiedendo che alcune norme vengano modificate, introducendo maggiori garanzie a tutela delle persone.

L'idea è che il controllo diffuso sull'attività della Pubblica amministrazione non debba condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini e che sia necessario un bilanciamento tra l'esigenza di trasparenza e un diritto di pari rango costituzionale come quello della riservatezza e della protezione dei dati.

Ecco il motivo della preoccupazione sui possibili rischi che alcune disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero determinare. Nel mirino i dati sensibili o in grado di rivelare condizioni di disagio economico e sociale di anziani, disabili o altri soggetti deboli che beneficiano di sussidi, la cui diffusione potrebbe comportare irreversibili danni per la dignità degli interessati.

L'Autorità ha anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa europea, di quanto stabilito dalla stessa Corte di Giustizia e del fatto che nella stragrande maggioranza dei Paesi europei non esistono forme di diffusione paragonabili a quelle che si intendono realizzare nel nostro.

Numerose le richieste avanzate dal Garante, tra di esse ricordiamo: il divieto di diffusione di dati sulla salute e sulla vita sessuale, dello stato economico-sociale (es. agevolazioni economiche). Ovviamente divieto di diffusione di dati personali quali l'indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie e tutti quei dati non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire.

Considerazioni anche sui motori di ricerca con il divieto dell'uso di quelli generalisti, a favore di strutture esclusivamente interne ai siti interessati, affinché i dati non vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti. Commenti anche sulla durata della pubblicazione che dovrà prevedere una scadenza.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, invece l'indicazione è di individuare  modalità di diffusione meno invasive e per  i titolari di incarichi politici o di  carattere elettivo il Garante ha richiamato l'attenzione del Governo sull'opportunità di una riflessione generale sull'impianto della disciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione, con particolare attenzione  al contenuto delle dichiarazioni dei redditi che contengono anche dati sensibili come la scelta del contribuente sulla destinazione del "5 per mille".

Scarica il testo del parere del Garante

Valenzano, 22 febbraio 2013

 


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