Società trasparente - Prevenzione della corruzione whistleblowing

Segnalazioni di illecito - whistleblowing

Whistleblowing

Il whistleblower (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda o di una pubblica amministrazione, rileva un comportamento non corretto, la commissione di un reato, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare i colleghi, l'azienda/ ente pubblico o portatori di interesse : decide, dunque, di segnalarlo.

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Inoltre, è stata emanata la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che modifica alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed estende la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Gli elementi chiave introdotti dalla normativa riguardano:

  • la tutela dell'anonimato di colui  che effettua la segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (fattispecie diversa dalla segnalazione anonima);
  • il divieto di azioni discriminatorie (molestie o ritorsioni di altro genere) nei confronti della persona che ha denunciato l'illecito;
  • l'esclusione, salvo eccezioni opportunamente disciplinate, dell'accesso a tutti i documenti che riguardano la segnalazione.

Il whistleblowing in InnovaPuglia

Per favorire il contrasto di episodi di corruzione e, comunque, come richiesto dalla normativa vigente, InnovaPuglia ha previsto, nel proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, integrato con il Modello di Organizzazione Gestione  ex D.Lgs. 231/01, un sistema di segnalazione di illeciti che possono riguardare sia le fattispecie di tipo corruttivo che quelle proprie dei reati ex d.lgs 231/01.

Gli illeciti oggetto di segnalazione includono azioni od omissioni, commesse o tentate:

  1. penalmente rilevanti;
  2. in violazione del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad InnovaPuglia o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
  4. Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di InnovaPuglia;
  5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi
  6. suscettibili di arrecare un danno all'ambiente.

I destinatari delle segnalazioni sono

  • il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione
  • l'Organismo di Vigilanza (OdV) , laddove la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.Lgs 231/01.

Per inviare comunicazioni/segnalazioni, sia relative a illeciti ai sensi della normativa anticorruzione, sia relative a "illeciti 231" cliccare sul bottone

Whistleblowing

 

In base al contenuto della segnalazione, questa sarà gestita dal RPCT ovvero dall'OdV.

Il servizio garantisce l'accessibilità alle segnalazioni solo da parte dei soggetti titolati  (RPCT, OdV).

Resta ovviamente inteso che le segnalazioni  verranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti (es. a mezzo posta).

In ogni caso, anche se proveniente attraverso canali differenti, viene sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

Il sistema di protezione del whistleblower lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 del c.c.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

In linea generale, non vengono prese in considerazione  le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante.

Laddove, comunque, tali segnalazioni risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, la Società si riserva di avviare le proprie indagini sul caso

 

Riferimenti normativi:

  • L'ANAC con la Deliberazione n.469 del 9 giugno 2021 ha emesso le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

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  • Nuova Legge Whistleblowing n° 179/2017, approvata il 15/11/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato che prevede che sia predisposto " almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante."

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  • L'ANAC, inoltre con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

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  • L'ANAC ha inoltre stabilito - nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) - che "l'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività" e che "Le P.A. sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni e raccomanda la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione al fine di indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante"
  • L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce nel D.Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", una nuova disposizione, l'articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".  La norma, introduce di fatto per la prima volta, la regolamentazione del whistleblowing nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
  • Articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001  nel quale è prevista la tutela per il lavoratore – dipendente pubblico - che segnali la commissione di un reato ai soggetti preposti (whistleblowing), proteggendolo contro le eventuali ritorsioni da parte di colleghi o superiori.

 

Aggiornato il 25/05/2022