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SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUL SOFTWARE

Il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma. Così ha stabilito la Corte di Giustizia UE.

 

Yves Bot, avvocato generale della Corte di Giustizia EU, ha deliberato che il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma.

La querelle giuridica era nata da un contenzioso legale avviato nel Regno Unito tra le società SAS Institute e World Programming (WPL) intorno a un prodotto chiamato World Programming System (WPS) in grado di emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS, coperti da diritto d'autore in qualità di software proprietario.

In tale contesto la High Court of Justice (Chancery Division), investita del ricorso in appello, ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia affinché quest'ultima precisasse la portata della protezione giuridica conferita ai programmi per elaboratore dal diritto dell'Unione e in particolare dalla direttiva 91/50/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Oggi, nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Yves Bot, ha preliminarmente ricordato che la protezione conferita dalla direttiva si applica a ogni forma di espressione di un programma per elaboratore e non alle idee e ai principi che sono alla base di un qualsivoglia elemento di un programma per elaboratore. L'avvocato generale ritiene infatti che le funzionalità di un programma per elaboratore non siano suscettibili, in quanto tali, di essere protette dal diritto d'autore e quindi possono esistere diversi programmi per elaboratore che offrono le medesime funzionalità, anche perchè ammettere che una funzionalità di un programma per elaboratore possa, in quanto tale, essere protetta equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.

Il suo pensiero è che la creatività, il know-how e l'inventiva si manifestano nel modo in cui il programma è elaborato, nella sua scrittura. Così la maniera in cui sono organizzati formule e algoritmi – quale lo stile di scrittura del programma per elaboratore – è atta a rispecchiare una creazione intellettuale propria del suo autore, che può quindi essere protetta. Invece un linguaggio di programmazione non può essere protetto in quanto tale dal diritto d'autore. Giacché il linguaggio di programmazione è un elemento che consente di dare istruzioni alla macchina, esso deve essere equiparato, ad esempio, al linguaggio utilizzato dall'autore di un romanzo. Il linguaggio di programmazione è quindi il mezzo che permette di esprimersi e non l'espressione in sé.

Quindi, l'avvocato generale ritiene che, un utente, titolare di una licenza per l'uso di un programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione dell'autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati, purché siano rispettate due condizioni: da un lato, tale operazione deve essere assolutamente indispensabile per ottenere le informazioni necessarie all‘interoperabilità tra gli elementi dei diversi programmi; d'altro lato, non deve avere l'effetto di consentire all'utente di ricopiare il codice del programma per elaboratore nel proprio programma, circostanza che spetterà al giudice nazionale verificare. (i.cam)
 

Scarica il COMUNICATO STAMPA n. 129/11 Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-406/10 SAS Institute Inc. Corte di giustizia dell'Unione europea  Lussemburgo, 29 novembre 2011
 

Valenzano, 30 novembre 2011


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