Società trasparente - accesso civico
La nuova disciplina dell'accesso civico, così come normata dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs 33/2013, sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società. Tale diritto si attua, in particolare, attraverso
- L'istituto dell'accesso civico per mancata pubblicazione dei dati (di cui all'art 5 comma 1 del decreto "trasparenza") relativo all'accesso a dati e documenti già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs 33/2013
- L'istituto dell'accesso civico generalizzato (di cui all'art 5 comma 2 del decreto "trasparenza") relativo all'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs 33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art 5-bis del citato decreto e meglio definito dalle Linee guida ANAC in materia.
È opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Al fine di garantire i diritti previsti dall'art 5 del D.Lgs 33/2013, InnovaPuglia ha definito specifiche modalità operative descritte di seguito:
- Accesso civico per mancata pubblicazione dei dati
- Accesso civico generalizzato
- Registro degli accessi
ACCESSO CIVICO PER MANCATA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Nel caso in cui la Società abbia omesso, o abbia solo parzialmente assolto, gli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti dalla vigente normativa sulla trasparenza (D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016), chiunque può presentare istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, utilizzando il modulo scaricabile da questo link.
La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione.
Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inoltrato per via telematica, secondo le modalità previste dall'art 65 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'indirizzo di posta elettronica certificata:
accessocivico.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it
(la casella accetta anche mail provenienti da sistemi di posta elettronica ordinaria).
La richiesta può anche essere presentata a mezzo posta, opportunamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, tramite raccomandata AR al seguente indirizzo:
InnovaPuglia spa
Str. Prov. Casamassima, km 3
70010 Valenzano (Ba)
Att.ne: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Accesso civico
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Società provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi. Ove il documento, l'informazione o il dato richiesti siano già stati pubblicati ai sensi della normativa vigente, InnovaPuglia provvede a segnalare al richiedente, entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di omessa risposta da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione, il richiedente ha facoltà di ricorso al giudice amministrativo.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di InnovaPuglia è l'Ing. Ugo Imbò (tel 080 4670225).
Moduli richiesta accesso civico per mancata pubblicazione dei dati file word - file pdf/A
Chiunque, in modo gratuito e senza bisogno di motivazione, ha diritto di accedere a dati e a documenti detenuti dalle Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto stesso.
Per l'istanza, in tal caso, è utilizzabile il modulo scaricabile da questo link. Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inoltrato per via telematica, secondo le modalità previste dall'art 65 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'indirizzo di posta elettronica certificata accessocivico.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it (la casella accetta anche mail provenienti da sistemi di posta elettronica ordinaria).
La richiesta può anche essere presentata a mezzo posta, opportunamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, tramite raccomandata AR al seguente indirizzo:
InnovaPuglia spa
Str. Prov. Casamassima, km 3
70010 Valenzano (Ba)
Att.ne: Ufficio Segreteria Direzione Generale Accesso civico
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere : eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Resta comunque ferma la possibilità per la Società di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
La Società, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13.
Laddove la Società non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.
Esclusioni e limiti:
La Società può escludere o limitare l'accoglimento della richiesta dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come di seguito elencati e previsti dall'art. 5-bis, commi 1,2,3, d.lgs. n. 33/2013:
- 1.Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi pubblici:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
- 2. Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
- 3) Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, la Società deve consentire l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata accessocivico.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.
Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 dalla richiesta. Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione della Società o avverso alla decisione di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.
Moduli richiesta accesso civico generalizzato file word - file pdf/A
Titolare potere sostitutivo - Ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale.
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Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 5
Aggiornato al 15/10/2024